IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro
n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni  -  Art.  2
del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  del  predetto  art.  2   del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  per   le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa vigente.»; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi.»; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
cui al comma 5 dello stesso art.  2  le  amministrazioni  interessate
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 1 dell'art. 2 e di  cui  all'art.  23-quinquies,  il  numero
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa; 
  Considerato che il Ministero degli  affari  esteri  non  ha  ancora
ottemperato  alle  riduzioni  previste  dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni,  ivi  indicate,
debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore  al  dieci
per cento, degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  con
conseguente  contrazione  dei  vigenti  contingenti   del   personale
dirigenziale ad essi preposto, nonche'  alla  rideterminazione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  apportando  una
riduzione anch'essa non inferiore al  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  in  organico  di  tale
personale, operando anche con le  modalita'  previste  dall'art.  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto il sopra citato  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con modificazioni, dall'art. 1, della  legge  27  febbraio
2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua  quale  strumento  di
provvedimento da adottare, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
  Vista la proposta formulata dal Ministro degli  affari  esteri  con
nota n. 68630 del 25 marzo 2013, e relazione tecnica allegata, con la
quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.
1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, e' stata rappresentata
l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto  dal  comma  10,  dell'art.  41  del
predetto decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  138  del  2011,  occorre  conseguire  i   seguenti
obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del  personale  con
qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguira', in linea  con
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)  della  citata
legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti  degli
uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,  nonche'  la   loro
distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui
si articola l'Amministrazione, b) riduzione del dieci per cento della
spesa complessiva  relativa  alle  vigenti  dotazioni  organiche  del
personale appartenente alle aree prima, seconda e terza; 
  Considerata condivisibile la proposta del  Ministero  degli  affari
esteri per la parte relativa alle riduzioni delle dotazioni organiche
previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2010,
n. 243 con  il  quale  sono  state,  tra  l'altro,  rideterminate  le
dotazioni  organiche  dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare  in
attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113  e  dell'art.  2,  comma
8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Vista la delibera n. 4 del  18  dicembre  2012  trasmessa,  per  il
tramite del vigilante Ministero degli affari esteri con nota n. 72577
del 28 marzo 2013, con la quale il Comitato di gestione dell'Istituto
agronomico per l'oltremare approva, in attuazione dell'art. 1,  comma
3 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'art. 2 del  decreto  legge
n. 95 del 2012, la dotazione organica dell'Istituto; 
  Rilevato che nelle dotazioni organiche approvate  dal  Comitato  di
gestione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla  sopra
citata delibera n. 4 del 18 dicembre 2012, e' stato inserito un posto
di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale  in  contrasto  con
l'ordinamento del medesimo Ente per il quale la figura del  Direttore
generale, configurandosi come organo dell'Istituto in  esame,  giusto
quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 243 del 2010, non determina alcun posto  aggiuntivo  in
dotazione organica; 
  Vista l'ipotesi di dotazione organica ridotta presentata, ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dal  Ministro
degli affari esteri con la citata nota n. 68630 del 25 marzo  2013  e
relazione tecnica allegata, nonche', per quanto  riguarda  l'Istituto
agronomico per l'oltremare, con nota n. 72577 del 28 marzo 2013; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
maggio 2009 con il quale sono state, tra  l'altro,  rideterminate  le
dotazioni  organiche  del  personale   appartenente   alla   carriera
diplomatica del Ministero degli affari esteri; 
  Vista l'ipotesi di dotazione organica ridotta presentata, ai  sensi
dell'art.  2,  comma  1,  del   decreto-legge   n.   95   del   2012,
dall'Automobil club d'Italia; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.   2,   comma   1   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  occorre  conseguire   i   seguenti
obiettivi:  a)  riduzione  degli  uffici  dirigenziali,  di   livello
generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di  uffici  e  per  i  posti  di  funzione  di  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b)  riduzione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei posti di organico di tale personale; 
  Considerato, inoltre, che per il Ministero degli affari esteri,  in
attuazione dell'art. 2, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n.
95 del 2012, si provvede alle riduzioni del personale della  carriera
diplomatica e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale  e
non, nei termini percentuali stabiliti dal comma 1 del medesimo  art.
2, limitatamente ad una quota delle  unita'  in  servizio  all'estero
alla data del 15 agosto 2012 di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 95/2012; 
  Considerato, infine, che la dotazione organica  del  personale  non
dirigenziale dell'Automobil  club  d'Italia  prevede  sia  posti  con
prestazione di lavoro a tempo pieno, sia  posti  con  prestazione  di
lavoro a tempo parziale e che di tale circostanza si e' tenuto  conto
ai  fini  dell'individuazione  del  valore  massimo  di  spesa  della
relativa dotazione organica, come ridotta in  applicazione  dell'art.
2, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  valore
massimo ad oggi calcolato, per singole fasce retributive, sulla  base
del vigente contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del  comparto
enti  pubblici  non  economici,  con  riferimento  alla  retribuzione
tabellare, comprensiva della tredicesima mensilita' e  indennita'  di
vacanza  contrattuale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi,  salvo  il
ricalcolo in conseguenza dei successivi rinnovi contrattuali; 
  Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla   rideterminazione   delle
dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri,  dell'Istituto
agronomico  per  l'oltremare  e  dell'Automobil  club  d'Italia,   in
considerazione che le misure di riduzione effettivamente operate sono
coerenti con la normativa sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
funzione pubblica del 5 aprile 2013, n. 16237; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione On.le Avv. Gianpiero D'Alia e' stato delegato ad
esercitare le funzioni attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in materia di lavoro pubblico,  nonche'  di  organizzazione,
riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le  dotazioni
organiche del personale appartenente alla carriera diplomatica,  alle
qualifiche dirigenziali di prima e di  seconda  fascia,  nonche'  del
personale delle aree prima,  seconda  e  terza  del  Ministero  degli
affari esteri, sono numericamente  rideterminate  secondo  l'allegata
Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.  La
predetta Tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le  dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
seconda fascia e del personale delle  aree  prima,  seconda  e  terza
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede  a  Firenze,  sono
numericamente  rideterminate  secondo  l'allegata  Tabella   2,   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.  La  predetta
Tabella  tiene  conto  della  precedente  riduzione   in   attuazione
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  3. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  per  l'Automobil
club d'Italia (ACI) la dotazione organica del personale  appartenente
alle qualifiche dirigenziali di prima e di  seconda  fascia,  nonche'
del personale non dirigenziale, secondo  l'ordinamento  professionale
del  comparto,  e'  numericamente  rideterminata  secondo  l'allegata
Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge  n.  95
del 2012, il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per
l'oltremare e l'Automobil club d'Italia, adottano  i  regolamenti  di
organizzazione,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  applicando  le
misure di cui al medesimo comma 10. 
  5. Le successive rideterminazioni delle dotazioni  organiche  delle
Amministrazioni interessate dal presente provvedimento, nel  rispetto
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  della
normativa vigente in  materia  di  riduzione  della  spesa  pubblica,
saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti. 
  6. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, da emanare
ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990,
n. 300, provvedera'  alla  individuazione  ed  alla  definizione  dei
compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello  dirigenziale
non generale, nonche' alla  loro  distribuzione  nelle  strutture  di
livello  dirigenziale  generale  dell'Amministrazione,  nella  misura
corrispondente al  contingente  numerico  dei  dirigenti  di  seconda
fascia, come stabiliti nel presente decreto. 
  7. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
degli affari esteri, con proprio  successivo  decreto,  ripartira'  i
contingenti di personale delle aree  prima,  seconda  e  terza,  come
sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive. 
  8. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 6 e  7  saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  9. Le dotazioni organiche degli Enti di cui ai commi  2  e  3  sono
ripartite,   secondo   il   rispettivo   ordinamento,   per   profili
professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo  la
disciplina del relativo comparto di contrattazione. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 luglio 2013 
 
                                    p. Il Presidente del Consiglio    
                                            dei ministri              
                                     Il Ministro per la pubblica      
                                 amministrazione e la semplificazione 
                                             D'Alia                   
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
         Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 378